- Salvo le particolari disposizioni stabilite in tariffa, gli oli minerali contenuti nei prodotti compresi in questa Sezione sono assoggettati alle accise ed alle altre imposizioni indirette normalmente dovute [vedi nota A) premessa al capitolo 27].
- Salvo le particolari disposizioni stabilite in questa Sezione, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura del :
- 4% per gli ausili e protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti, intendendosi compresi anche i mezzi atti al superamento di barriere architettoniche, per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, nonche' i sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- 10%, fino alla data del 31 dicembre 2005 (D.L. n.355 del 24/12/2003 convertito in legge n.47 del 27/02/2004), per gli ascensori e montacarichi, le caldaie, i videocitofoni, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, le rubinetterie da bagno e gli impianti di sicurezza, se costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (D. M. 29 dicembre 1999).
Note
- Questa sezione non comprende:
- i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata (voce 4010), nonchè gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);
- gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 4204) o di pelli da pellicceria (voce 4303);
- i tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio: capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);
- le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio: capitoli 39 o 48 o sezione XV);
- le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce 5910), nonchè gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 5911);
- le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7102 a 7104 nonchè i lavori costituiti interamente da queste materie della voce 7116, esclusi , tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce 8522);
- le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
- le aste di perforazione (voce 7304);
- e tele e cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV);
- gli oggetti dei capitoli 82 o 83;
- gli oggetti della sezione XVII;
- gli oggetti del capitolo 90;
- gli oggetti di orologeria (capitolo 91);
- gli utensili intercambiabili della voce 8207 e le spazzole costituenti elementi di macchine (voce 9603), nonchè gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (per esempio: capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci 6804 e 6909);
- gli oggetti del capitolo 95;
- i nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostrati simili, anche montati su bobine o in cartucce (regime della materia costitutiva o voce 9612 se sono inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare per lasciare impronte).
- Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti:
- le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;
- le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 8517;
- le altre parti rientrano nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538, secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci 8485 o 8548.
- Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonchè le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.
- Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.
- Per l'applicazione delle note che precedono, il termine "macchine" comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85.
Note complementari
- Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purchè essi siano normalmente venduti con quelle.
- Il dichiarante in dogana tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la Dogana lo esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate o non montate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei diversi colli.
- A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale per l'interpretazione della tariffa doganale 2.a) si applicano anche alle macchine presentate a riprese.
* * * * *
- Ai sensi della Nota complementare n.2, se il documento illustrato richiesto dalla Dogana è redatto in lingua straniera, deve essere tradotto oppure deve essere corredato da una dichiarazione in lingua italiana, contenente le indicazioni richieste e certificata esatta dall'operatore.
- Le macchine che, per le dimensioni od il peso, non sono suscettibili di essere presentate allo sdoganamento in una sola volta, possono essere presentate a riprese, senza che per questo fatto muti la loro classificazione. In questo caso, per ottenere il trattamento stabilito per le macchine della rispettiva specie, l'operatore deve presentare alla Dogana, all'atto della prima spedizione, i disegni principali dell'intera macchina, con l'indicazione del relativo valore o peso, ed un elenco delle parti costitutive di essa, con l'indicazione approssimativa del loro peso e valore, nonchè del termine entro il quale saranno ultimate le spedizioni. Tale termine non potrà eccedere i sei mesi, salvo eventuali proroghe che saranno concesse dalla stessa autorità doganale responsabile della concessione dell'autorizzazione di sdoganamento a riprese - in relazione a particolari necessità rappresentate dagli interessati con apposita documentata istanza. Il rilascio delle singole spedizioni è subordinato, nel caso d'importazione, al deposito dei diritti afferenti alle parti e pezzi staccati di macchine o alle macchine complete, secondo la classificazione che comporti il dazio più elevato. In caso di variazione ai dazi portati dalla Tariffa, dopo aver effettuata la prima importazione di parte della macchina, si applica alla macchina completa il trattamento daziario più favorevole.
- Le macchine della stessa specie, montate in batteria, sono da classificare, ciascuna, secondo il proprio peso e valore, comprendendo in questi la parte proporzionale della incastellatura e degli organi comuni.
- Salvo disposizioni contrarie, seguono lo stesso trattamento della macchina alla quale sono annessi o alla quale sono destinati ad essere annessi, purchè, in quest'ultimo caso, siano presentati contemporaneamente e siano ad essa pertinenti:
- gli apparecchi, strumenti e dispositivi, ausiliari;
- le pompe;
- i contrappesi aventi una funzione dinamica (quelli aventi una funzione statica seguono il trattamento loro proprio);
- i tubi e le rubinetterie;
- gli oggetti di materie tessili, indispensabili per il funzionamento della macchina;
- i ventilatori;
- gli apparecchi ausiliari per riscaldare e simili;
- gli utensili di lavoro, i porta-utensili ed altri dispositivi, che normalmente vanno fissati simultaneamente sulle macchine e fanno parte integrante delle stesse
Seguono, invece, il trattamento proprio i copertoni, anche se presentati come coperture delle macchine e, se presentati in soprannumero, gli utensili di lavoro, i porta-utensili, i pezzi di ricambio o di trasformazione e gli oggetti di materie tessili indispensabili per il funzionamento della macchina. A richiesta dell'interessato, è ammessa al trattamento della macchina una sola serie di chiavi. Seguono, ugualmente, lo stesso trattamento della macchina alla quale sono destinati i basamenti e gli zoccoli, i quadri di controllo o di comando, presentati insieme ad essa.
- I carrelli ed i vagoncini destinati ad introdurre ed a togliere la materia da lavorare dalle macchine ed a sostenervela durante la lavorazione, si tassano insieme con la macchina rispettiva.
- Le macchine, sottoposte a diverso trattamento in base al peso, sono classificate secondo il peso netto reale. A tale effetto non si tiene conto del peso degli apparecchi, strumenti e dispositivi ausiliari, delle pompe, dei contrappesi dinamici e degli organi ed oggetti che, secondo il dispositivo della precedente Nota D), seguono il trattamento delle macchine rispettive. Si tiene conto, invece, del peso proporzionale della incastellatura e degli organi comuni, nei casi previste dalle Note C) e D) precedenti; si tiene conto altresì, del peso dei carrelli e dei vagoncini, da tassare insieme alle macchine rispettive, secondo il disposto della Nota E) precedente. La classificazione, secondo il peso, delle macchine presentate non montate, ai sensi della Regola generale per l'interpretazione della tariffa doganale A 2.a), è determinata dal peso netto totale, purchè le parti ed i pezzi staccati costitutivi siano numerati e sia, inoltre, esibito, indipendentemente dai documenti richiesti dalla Nota A), un disegno portante gli stessi numeri di riferimento nonchè un elenco riassuntivo ugualmente numerato.
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