E' fatto obbligo all'importatore di metalli in lega o di prodotti costituiti da leghe di due o pių metalli di indicare nella dichiarazione oltre la eventuale denominazione commerciale della lega, anche la sua composizione qualitativa e quantitativa. Salvo le particolari disposizioni stabilite in questa Sezione, l'imposta sul valore aggiunto č dovuta nella misura del:
- 4%, per gli ausili e protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti;
- 10%, fino alla data del 31 dicembre 2005 (D.L. n.355 del 24/12/2003 convertito in legge n.47 del 27/02/2004), per sanitari da bagno, se costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (D.M. 29 dicembre 1999).
Note
- Questa sezione non comprende:
- i colori e gli inchiostri preparati a base di polveri o pagliuzze metalliche, nonchč i fogli per l'impressione a caldo (voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 e 3215);
- il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (voce 3606);
- i copricapo di metallo e loro parti metalliche, delle voci 6506 e 6507;
- le ossature di ombrelli ed altri oggetti della voce 6603;
- gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: leghe di metalli preziosi, metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, minuterie di fantasia);
- gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi; materiale elettrico);
- le rotaie montate (voce 8608) ed altri oggetti della sezione XVII (veicoli terrestri, navi, veicoli aerei);
- gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;
- i pallini da caccia, di piombo (voce 9306) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);
- gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, sommier, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
- gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);
- gli stacci a mano, i bottoni, i portapenne, i portamine, le penne ed altri oggetti del capitolo 96 (lavori diversi);
- gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).
- Nella nomenclatura, per "parti e forniture di impiego generale" si intendono:
- gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonchč i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;
- le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (voce 9114);
- gli oggetti delle voci 8301, 8302, 8308, 8310 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce 8306.
Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine "parti" non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite. Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81.
- Nella nomenclatura, per "metalli comuni" si intendono la ghisa, il ferro e l'acciaio, il rame, il nichel, l'alluminio, il piombo, lo zinco, lo stagno, il tungsteno (wolframio), il molibdeno, il tantalio, il magnesio, il cobalto, il bismuto, il cadmio, il titanio, lo zirconio, l'antimonio, il manganese, il berillio, il cromo, il germanio, il vanadio, il gallio, l'afnio (celtio), l'indio, il niobio (colombio), il cerio e il tallio.
- Nella nomenclatura, per "cermet" si intende un prodotto che contiene una combinazione eterogenea microscopica di un componente metallico e di un componente ceramico. Questo termine comprende anche i metalli duri (carburi metallici sinterizzati) che sono carburi metallici sinterizzati con metallo.
- Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle leghe madri definite nei capitoli 72 e 74):
- le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;
- le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione, sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione, quando il peso totale di tali metalli č uguale o superiore a quello degli altri elementi;
- i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.
- Salvo disposizioni contrarie, ogni riferimento ad un metallo comune nella nomenclatura, ai sensi della nota 5, deve essere riferito anche alle leghe classificate come il metallo stesso.
- Regola sui prodotti composti:
salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle voci, i lavori di metalli comuni o considerati come tali, che comprendono due o pių metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo predominante in peso, su ciascuno degli altri metalli. Per l'applicazione di questa regola, si considerano:
- la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;
- le leghe come fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento in virtų della nota 5;
- un cermet della voce 8113 come un solo metallo comune.
- In questa sezione, si intendono per:
- "Cascami ed avanzi":
i cascami e gli avanzi metallici che provengono dalla fabbricazione o dalla lavorazione dei metalli ed i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali in seguito a rottura, taglio, usura o altri motivi.
- "Polveri":
i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in una proporzione uguale o superiore a 90% in peso.
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