SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Note

1.

Questa sezione non comprende:

a)

i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502), i crini ed i cascami di crini (voce 0511);

b)

i capelli ed i lavori di capelli (voci 0501, 6703 o 6704); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati per presse di oleifici per usi tecnici analoghi sono compresi nella voce 5911;

c)

i linters di cotone ed altri prodotti vegetali del capitolo 14;

d)

l'amianto (asbesto) della voce 2524, gli oggetti di amianto ed altri prodotti delle voci 6812 o 6813;

e)

i prodotti delle voci 3005 e 3006; i fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto, della voce 3306;

f)

i tessili sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;

g)

i monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore ad 1 mm e le lamelle o forme simili (per esempio: paglia artificiale) di larghezza apparente superiore a 5 mm, di materia plastica (capitolo 39), nonché le trecce, tessuti ed altri lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, costituiti da questi stessi prodotti (capitolo 46);

h)

i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 39;

ij)

i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 40;

k)

le pelli non depilate (capitoli 41 o 43) e i manufatti di pelli da pellicceria o di pellicce artificiali delle voci 4303 o 4304;

l)

gli oggetti di materie tessili delle voci 4201 o 4202;

m)

i prodotti ed oggetti del capitolo 48 (per esempio: l'ovatta di cellulosa);

n)

le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, del capitolo 64;

o)

le retine per capelli ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65;

p)

i prodotti del capitolo 67;

q)

i prodotti tessili ricoperti di abrasivi (voce 6805), nonché le fibre di carbone e lavori costituiti da tali fibre, della voce 6815;

r)

le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo è di fibre di vetro (capitolo 70);

s)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, oggetti letterecci, apparecchi per l'illuminazione);

t)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport, reti per attività sportive);

u)

gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, assortimenti da viaggio per il cucito, chiusure lampo, nastri inchiostratori per macchine da scrivere);

v)

gli oggetti del capitolo 97.

2.

A)

I prodotti tessili dei capitoli da 50 a 55 o delle voci 5809 o 5902 contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente, in peso, su ciascuna delle altre materie tessili.

Allorché nessuna materia tessile predomina in peso, il prodotto è classificato come se fosse costituito interamente dalla materia tessile che rientra nella voce posta per ultimo in ordine di numerazione fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

 

B)

Per l'applicazione di questa regola:

a)

i filati di crine rivestiti (spiralati) (voce 5110) e i filati metallici (voce 5605) sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;

b)

la scelta della voce per la classificazione si effettua determinando prima il capitolo, poi, nell'ambito di questo capitolo, la voce applicabile, senza tener conto di qualsiasi materia tessile che non rientra in questo capitolo;

c)

quando i capitoli 54 e 55 sono entrambi da prendere in considerazione con un altro capitolo, questi due capitoli vanno considerati come un solo ed unico capitolo;

d)

quando un capitolo od una voce si riferiscono a più materie tessili, queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile.

C)

Le disposizioni dei paragrafi A e B si applicano anche ai filati specificati nelle seguenti note 3, 4, 5 o 6.

3.

A)

Con riserva delle eccezioni previste dal seguente paragrafo B, in questa sezione per «spago, corde e funi», si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)]:

a)

di seta, di cascami di seta con titolo superiore a 20 000 decitex;

b)

di fibre tessili sintetiche od artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofilamenti del capitolo 54) con titolo superiore a 10 000 decitex;

c)

di canapa o di lino:

1)

lucidati con titolo, di 1 429 decitex o più;

2)

non lucidati, con titolo superiore a 20 000 decitex;

d)

di cocco, a tre capi o più;

e)

di altre fibre vegetali, con titolo superiore a 20 000 decitex;

f)

armati di fili di metallo.

B)

Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

a)

ai filati di lana, di peli o di crine, ed ai filati di carta, non armati di fili di metallo;

b)

ai fasci (câbles) di filamenti sintetici od artificiali del capitolo 55 ed ai multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro del capitolo 54;

c)

al pelo di Messina della voce 5006 ed ai monofilamenti del capitolo 54;

d)

ai fili metallici della voce 5605; per i filati tessili armati di fili di metallo valgono le disposizioni del precedente paragrafo A f);

e)

ai filati di ciniglia, ai filati rivestiti (spiralati) ed ai filati detti «a catenella» della voce 5606.

4.

A)

Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» nei capitoli 50, 51, 52, 54 e 55, si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti:

a)

su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, di peso massimo (supporto compreso) di:

1)

85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; oppure

2)

125 g per gli altri filati;

b)

in gomitoli, in matasse o in matassine di un peso massimo di:

1)

85 g per i filati di filamenti sintetici od artificiali con titolo inferiore a 3 000 decitex, di seta o cascami di seta; oppure

2)

125 g per gli altri filati con titolo inferiore a 2 000 decitex; oppure

3)

500 g per gli altri filati;

 

c)

in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più filati divisori, le matassine aventi un peso uniforme non superiore a:

1)

85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; o

2)

125 g per gli altri filati.

B)

Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

a)

ai filati semplici di qualunque materia tessile, esclusi:

1)

i filati semplici di lana o di peli fini, greggi; e

2)

i filati semplici di lana o di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, con titolo superiore a 5 000 decitex;

b)

ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés):

1)

di seta o di cascami di seta, comunque presentati; oppure

2)

di altre materie tessili (esclusi lana o peli fini), presentati in matasse;

c)

ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, con titolo inferiore od uguale a 133 decitex;

d)

ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di qualunque materia tessile, presentati:

1)

in matasse ad aspatura incrociata; oppure

2)

su supporto o su altra condizionatura che implica il loro impiego nell'industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

5.

Nelle voci 5204, 5401 e 5508, per «filati per cucire» si intendono i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni:

a)

essere avvolti su supporti (per esempio: bobine, tubetti) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1 000 g;

b)

essere apprettati ai fini del loro uso come fili per cucire;

c)

avere torsione finale «Z».

6.

In questa sezione per «filati ad alta tenacità» si intendono i filati di una tenacità, espressa in cN/tex (centinewton per tex) superiore ai seguenti limiti:

— filati semplici di nylon o di altre poliammidi oppure di poliesteri

60 cN/tex

— filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di nylon o di altre poliammidi, oppure di poliesteri

53 cN/tex

— filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di rayon viscosa

27 cN/tex

7.

In questa sezione, per «confezionati» si intendono:

a)

i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare;

b)

i manufatti ottenuti finiti e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo essere stati separati tagliando semplicemente i fili non intrecciati, senza cucitura né altra lavorazione complementare, come taluni strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo («quadrati») e coperte;

c)

i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque, oppure fermati con frange annodate ottenute coi fili del manufatto stesso o con fili riportati; le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati semplicemente fermati, non vanno tuttavia considerate confezionate;

d)

i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;

e)

i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (escluse pezze dello stesso tessile riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché le pezze costituite da due o più tessili sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di una materia d'imbottitura);

 

f)

i manufatti di stoffa a maglia ottenuti in forma, siano essi presentati in pezze singole oppure in pezze di più singoli.

8.

Per l'applicazione dei capitoli da 50 a 60:

a)

non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 e, salvo disposizioni contrarie, nei capitoli da 56 a 59 i manufatti confezionati ai sensi della nota 7 di questa sezione;

b)

non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 i manufatti dei capitoli da 56 a 59.

9.

Sono assimilati ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto. Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura.

10.

I manufatti elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma vanno classificati in questa sezione.

11.

In questa sezione, il termine «impregnati» comprende ugualmente gli aderizzati.

12.

In questa sezione, il termine «poliammidi» comprende ugualmente gli aramidi.

13.

In questa sezione ed, eventualmente, nella nomenclatura, si intendono per filati di elastomeri i filati di filamenti (compresi i monofilamenti) di materie tessili sintetiche, diversi dai filati testurizzati, che possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento pari a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.

14.

Salvo disposizioni contrarie, gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificati nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto. Per l'applicazione di questa nota, con l'espressione «indumenti di materie tessili» si intendono gli indumenti delle voci da 6101 a 6114 e delle voci da 6201 a 6211.

 

Note di sottovoci

1.

In questa sezione e, se del caso, nella nomenclatura, si intendono per:

a)

«filati greggi»:

i filati:

1)

che presentano il colore naturale delle fibre costitutive e che non hanno subito né imbianchimento, né tintura (anche nella massa), né stampaggio; oppure

2)

senza colore ben definito (detti «filati grisaglia») ottenuti da sfilacciati.

Questi filati possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace (il colore fugace sparisce dopo semplice lavaggio con sapone) e, nel caso delle fibre sintetiche o artificiali, essere stati trattati nella massa con prodotti di opacizzazione (per esempio: diossido di titanio);

b)

«filati imbianchiti»:

i filati:

1)

che hanno subito un trattamento di imbianchimento o fabbricati con fibre imbianchite, oppure, salvo disposizione contraria, tinti in bianco (anche nella massa) o che hanno ricevuto un appretto bianco; oppure

2)

costituiti da un miscuglio di fibre gregge e di fibre imbianchite; oppure

3)

ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;

c)

«filati a colori (tinti o stampati)»:

i filati:

1)

tinti (anche nella massa) diversamente che in bianco o di colore fugace, stampati o fabbricati con fibre tinte o stampate; oppure

2)

costituiti da un miscuglio di fibre tinte di colori diversi o da un miscuglio di fibre gregge o imbianchite e da fibre a colori (filati screziati o mischiati), o stampati ad uno o più colori ad intervalli, in modo da presentare l'aspetto di una struttura a puntini; oppure

3)

ottenuti da lucignoli o nastri che sono stati stampati; oppure

4)

ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori.

Le definizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, anche ai monofilamenti, alle lamelle o forme simili del capitolo 54;

 

d)

«tessuti greggi»:

i tessuti ottenuti da filati greggi che non hanno subito né imbianchimento, né tintura, né stampaggio. Questi tessuti possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace;

e)

«tessuti imbianchiti»:

i tessuti:

1)

imbianchiti o, salvo disposizione contraria, tinti in bianco o che hanno ricevuto un appretto bianco, in pezza; oppure

2)

costituiti da filati imbianchiti; oppure

3)

costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;

f)

«tessuti tinti»:

i tessuti:

1)

tinti diversamente che in bianco (salvo disposizione contraria), di un solo colore uniforme o che hanno ricevuto un appretto a colori diversi dal bianco (salvo disposizione contraria), in pezza; oppure

2)

costituiti da filati di un solo colore uniforme;

g)

«tessuti di filati di diversi colori»:

i tessuti (diversi da quelli stampati):

1)

costituiti da filati di colori differenti o da filati con sfumature dello stesso colore, diversi dalla tinta naturale delle fibre costitutive; oppure

2)

costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori; oppure

3)

costituiti da filati screziati o mischiati.

(In ogni caso, i filati che costituiscono le cimose e i capi di pezza non vanno presi in considerazione);

h)

«tessuti stampati»:

i tessuti stampati in pezza, anche se costituiti da filati di diversi colori.

(Sono assimilati ai tessuti stampati i tessuti con disegni ottenuti per esempio al pennello, alla spazzola, con pistola a spruzzo, con carta detta «transfert», mediante floccaggio o col procedimento batik);

La mercerizzazione non ha alcuna incidenza sulla classificazione dei filati o tessuti di cui alle definizioni precedenti.

Le definizioni delle lettere da d) a h) si applicano, mutatis mutandis, alle stoffe in maglieria;

ij)

«armatura a tela»:

una struttura di tessuto in cui ogni filo di trama passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi dell'ordito, ed ogni filo dell'ordito passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi della trama.

2.

A)

I manufatti dei capitoli da 56 a 63 che contengono due o più materie tessili, vanno considerati come interamente costituiti dalla materia tessile che sarebbe presa in considerazione, ai sensi della nota 2 di questa sezione, per la classificazione di un manufatto dei capitoli da 50 a 55 o della voce 5809 costituito dalle stesse materie.

B)

Per l'applicazione di questa regola:

a)

se del caso, si tiene conto unicamente della parte che determina la classificazione ai sensi della regola generale interpretativa n. 3;

b)

non si tiene conto del tessuto di fondo quando i prodotti tessili comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata o riccia;

c)

si tiene conto unicamente del tessuto di fondo nel caso di ricami della voce 5810, e dei manufatti di tali materie. Tuttavia, la classificazione dei ricami chimici o «aériennes» o dei ricami senza fondo visibile, e dei manufatti di tali materie va effettuata tenendo conto unicamente dei fili di ricamo.