- Salvo le particolari disposizioni stabilite in tariffa:
- i prodotti compresi in questa Sezione contenenti alcole etilico sono assoggettati all'accisa nella misura di 730,87 Euro per ettolitro anidro. (Per le norme vedasi "Accise sull'alcole etilico" negli "Allegati alla Tariffa doganale d'uso integrata");
- I prodotti compresi in questa Sezione se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori equivalente. E' tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. Inoltre, è tassato con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15 gradi Celsius. (Per le norme vedasi "Accise sugli oli minerali" negli "Allegati alla Tariffa doganale d'uso integrata");
- sulle miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore a 70%, in volume, usate come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, confezionate in bombole o in qualsiasi altro contenitore, si riscuote, oltre il dazio, l'accisa nella nella misura di 0,1733074 Euro per metro cubo di metano puro contenuto. (Per le norme vedasi "Accise sugli oli minerali" negli "Allegati alla Tariffa doganale d'uso integrata").
- Salvo le particolari disposizioni stabilite in questa sezione, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura di:
- 4%, per i fertilizzanti; gas per uso terapeutico; ausili e protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti;
- 10%, per i seguenti prodotti:
- prodotti fitosanitari;
- principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
- prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;
- medicinali pronti per l'uso, umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche e articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate, secondo la farmacopea ufficiale.
Note
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- Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2844 o 2845, è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura;
- con riserva delle disposizioni della precedente lettera a), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2843 o 2846, è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce di questa sezione.
- Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci 3004, 3005, 3006, 3212, da 3303 a 3307, 3506, 3707 o 3808 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.
- I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante questo ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano:
- per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
- presentati nello stesso tempo;
- riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.
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