1.
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Questo capitolo non
comprende:
a)
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le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri
oggetti del capitolo 68;
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b)
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le macchine, apparecchi o congegni (per esempio:
pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o
congegni di qualsiasi materia (capitolo 69);
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c)
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le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori
di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020);
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d)
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gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri
metalli comuni (capitoli da 74
a 76 o da 78 a 81);
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e)
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gli aspirapolvere della voce 8508;
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f)
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gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico
della voce 8509;
le fotocamere digitali della voce 8525;
|
g)
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le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da
quelle a motore (voce 9603).
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2.
|
Con riserva delle
disposizioni della nota 3 della sezione XVI e della nota 9 del
presente capitolo, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere
classificati sia nelle voci da 8401 a
8424 o nella
voce 8486, da
un lato, sia nelle voci da 8425 a
8480,
dall'altro, sono da classificare, a seconda dei
casi, nelle voci da 8401 a
8424 o nella
voce 8486.
Tuttavia, non rientrano
nella voce 8419:
a)
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le incubatrici ed allevatrici artificiali per
l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (voce 8436);
|
b)
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gli apparecchi umidificatori dei grani per mulini
(voce 8437);
|
c)
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i diffusori per zuccherifici (voce 8438);
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d)
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le macchine e gli apparecchi termici per il
trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (voce 8451);
|
e)
|
gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere
un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se
necessaria, ha solo funzione accessoria.
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508
Non rientrano nella
voce 8422:
a)
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le macchine da cucire per la chiusura degli
imballaggi (voce 8452);
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b)
|
le macchine ed apparecchi per ufficio della
voce 8472.
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Non rientrano nella
voce 8424:
a)
|
le macchine per la stampa a getto d'inchiostro (voce
8443);
|
b)
|
le tagliatrici a idrogetto (voce 8456).
|
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3.
|
Le
macchine utensili che operano
con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella
voce 8456
sia nelle voci da 8457 a
8461, 8464 o 8465, sono da
classificare nella voce 8456.
|
4.
|
Rientrano nella voce 8457 soltanto le
macchine utensili per la lavorazione dei metalli, diversi dai torni (compresi
i centri di tornitura) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione,
sia per:
a)
|
cambio automatico degli utensili in partenza da uno
speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di
lavorazione);
|
b)
|
utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse
unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a
posto fisso); oppure
|
c)
|
trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti
unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).
|
|
5.
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A)
|
Ai sensi della voce 8471 per
«macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione» si intendono le
macchine atte a
1)
|
registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i
dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi
programmi;
|
2)
|
essere liberamente programmate conformemente ai
bisogni dell'utilizzatore;
|
3)
|
eseguire elaborati aritmetici definiti
dall'utilizzatore; e
|
4)
|
eseguire, senza intervento umano, un programma di
elaborazione, di cui esse devono essere in grado, con decisione logica,
di modificare l'esecuzione nel corso dell'elaborazione.
|
|
B)
|
Le macchine automatiche
per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di
sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte.
|
C)
|
Con riserva delle
disposizioni dei paragrafi D) ed E) seguenti, deve essere considerata
come facente parte di un sistema di elaborazione automatico
dell’informazione ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti
requisiti:
1)
|
essere del tipo utilizzato esclusivamente o
principalmente in un sistema automatico per l’elaborazione
dell’informazione;
|
2)
|
essere collegabile all'unità centrale di elaborazione,
sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie; e
|
3)
|
essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma -
codici o segnali - utilizzabili dal sistema.
|
Le unità di una macchina
automatica per l’elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente,
rientrano nella voce 8471.
Tuttavia, le tastiere, i
dispositivi d'entrata a coordinate x, y, nonché le unità di memoria a
dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati
paragrafi C) 2) e C) 3 sono sempre da classificare come
unità nella voce 8471.
|
D)
|
La voce 8471 non
comprende gli apparecchi qui di seguito indicati, quando sono presentati
separatamente, anche se rispondono ai requisiti di cui alla
nota 5 C):
1)
|
le stampanti, le copiatrici, le telecopiatrici
(telefax), anche combinate tra loro;
|
2)
|
gli apparecchi per la trasmissione o la ricezione
della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la
comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o
estesa);
|
3)
|
le casse acustiche e i microfoni;
|
4)
|
le telecamere, le fotocamere digitali e le
videocamere digitali; o
|
5)
|
i monitor e i proiettori, senza apparecchio
ricevente per la televisione.
|
|
E)
|
Le macchine che
incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o
che lavorano in collegamento con tale macchina e esercitano una specifica
funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione sono da classificare
nella voce corrispondente a questa funzione, o, in difetto, in una voce
residua.
|
|
6.
|
Rientrano nella voce 8482 le sfere di
acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non
differisce più di 1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che
questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.
Le sfere di acciaio che non
rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 7326.
|
509
|
7.
|
Salvo disposizioni
contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e
dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni
multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale.
Qualora una tale voce non esista o non sia possibile
determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479.
In ogni caso rientrano
ugualmente nella voce 8479
le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per
esempio: trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).
|
8.
|
Per l'applicazione della
voce 8470,
l'espressione «tascabile» si applica unicamente alle macchine le cui
dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.
|
9.
|
A)
|
Le note 8 a) e
8 b) del capitolo 85 si applicano anche alle espressioni
«dispositivi a semiconduttore» e «circuiti integrati elettronici», quali
utilizzate nella presente nota e nella voce 8486. Tuttavia, ai fini di questa
nota e della voce 8486,
l'espressione «dispositivi a semicondutore» comprende anche i dispositivi
fotosensibili a semiconduttore e i diodi emettitori di luce.
|
B)
|
Per l'applicazione della
presente nota e della voce 8486, l'espressione «fabbricazione di dispositivi di
visualizzazione a schermo piatto» comprende la fabbricazione dei substrati
utilizzati in tali dispositivi. Essa non comprende la fabbricazione
di vetro o l’assiemaggio di placchette per circuiti stampati o di altri
componenti elettroniche sullo schermo piatto. I dispositivi di
visualizzazione a schermo piatto non comprendono la tecnologia a tubo
catodico.
|
C)
|
La voce 8486 comprende
anche le macchine e gli apparecchi del tipo utilizzato esclusivamente o
principalmente per:
1)
|
la produzione o la riparazione di maschere e
reticoli;
|
2)
|
l'assiemaggio dei dispositivi a semiconduttore o
dei circuiti integrati elettronici;
|
3)
|
il sollevamento, la movimentazione, il carico e lo
scarico dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a
semiconduttore, dei circuiti elettronici integrati e dei dispositivi di
visualizzazione a schermo piatto.
|
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D)
|
Con riserva delle
disposizioni della nota 1 della sezione XVI e della nota 1
del capitolo 84, le macchine e gli apparecchi corrispondenti alla
descrizione della voce 8486 devono essere classificati in questa, e non in
un’altra voce della nomenclatura.
|
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