CAPITOLO 84

REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

gr.notes

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;

b)

le macchine, apparecchi o congegni (per esempio: pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o congegni di qualsiasi materia (capitolo 69);

c)

le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020);

d)

gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);

e)

gli aspirapolvere della voce 8508;

f)

gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509; le fotocamere digitali della voce 8525;

g)

le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 9603).

2.

Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI e della nota 9 del presente capitolo, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424 o nella voce 8486, da un lato, sia nelle voci da 8425 a 8480, dall'altro, sono da classificare, a seconda dei casi, nelle voci da 8401 a 8424 o nella voce 8486.

Tuttavia, non rientrano nella voce 8419:

a)

le incubatrici ed allevatrici artificiali per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (voce 8436);

b)

gli apparecchi umidificatori dei grani per mulini (voce 8437);

c)

i diffusori per zuccherifici (voce 8438);

d)

le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (voce 8451);

e)

gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha solo funzione accessoria.

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Non rientrano nella voce 8422:

a)

le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (voce 8452);

b)

le macchine ed apparecchi per ufficio della voce 8472.

Non rientrano nella voce 8424:

a)

le macchine per la stampa a getto d'inchiostro (voce 8443);

b)

le tagliatrici a idrogetto (voce 8456).

3.

Le macchine utensili che operano con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce 8456 sia nelle voci da 8457 a 8461, 8464 o 8465, sono da classificare nella voce 8456.

4.

Rientrano nella voce 8457 soltanto le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per:

a)

cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);

b)

utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso); oppure

c)

trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).

5.

A)

Ai sensi della voce 8471 per «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione» si intendono le macchine atte a

1)

registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;

2)

essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;

3)

eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore; e

4)

eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, di cui esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificare l'esecuzione nel corso dell'elaborazione.

B)

Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte.

C)

Con riserva delle disposizioni dei paragrafi D) ed E) seguenti, deve essere considerata come facente parte di un sistema di elaborazione automatico dell’informazione ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:

1)

essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione;

2)

essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie; e

3)

essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codici o segnali - utilizzabili dal sistema.

Le unità di una macchina automatica per l’elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.

Tuttavia, le tastiere, i dispositivi d'entrata a coordinate x, y, nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi C) 2) e C) 3 sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.

D)

La voce 8471 non comprende gli apparecchi qui di seguito indicati, quando sono presentati separatamente, anche se rispondono ai requisiti di cui alla nota 5 C):

1)

le stampanti, le copiatrici, le telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro;

2)

gli apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa);

3)

le casse acustiche e i microfoni;

4)

le telecamere, le fotocamere digitali e le videocamere digitali; o

5)

i monitor e i proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione.

E)

Le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione, o, in difetto, in una voce residua.

6.

Rientrano nella voce 8482 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce più di 1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.

Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 7326.

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7.

Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479.

In ogni caso rientrano ugualmente nella voce 8479 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio: trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).

8.

Per l'applicazione della voce 8470, l'espressione «tascabile» si applica unicamente alle macchine le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.

9.

A)

Le note 8 a) e 8 b) del capitolo 85 si applicano anche alle espressioni «dispositivi a semiconduttore» e «circuiti integrati elettronici», quali utilizzate nella presente nota e nella voce 8486. Tuttavia, ai fini di questa nota e della voce 8486, l'espressione «dispositivi a semicondutore» comprende anche i dispositivi fotosensibili a semiconduttore e i diodi emettitori di luce.

B)

Per l'applicazione della presente nota e della voce 8486, l'espressione «fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto» comprende la fabbricazione dei substrati utilizzati in tali dispositivi. Essa non comprende la fabbricazione di vetro o l’assiemaggio di placchette per circuiti stampati o di altri componenti elettroniche sullo schermo piatto. I dispositivi di visualizzazione a schermo piatto non comprendono la tecnologia a tubo catodico.

C)

La voce 8486 comprende anche le macchine e gli apparecchi del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente per:

1)

la produzione o la riparazione di maschere e reticoli;

2)

l'assiemaggio dei dispositivi a semiconduttore o dei circuiti integrati elettronici;

3)

il sollevamento, la movimentazione, il carico e lo scarico dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti elettronici integrati e dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto.

D)

Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione XVI e della nota 1 del capitolo 84, le macchine e gli apparecchi corrispondenti alla descrizione della voce 8486 devono essere classificati in questa, e non in un’altra voce della nomenclatura.

 

Note di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 8471 49, per sistemi si intendono le macchine automatiche di elaborazione dell'informazione le cui unità rispondono simultaneamente alle condizioni enunciate nella nota 5 C) del capitolo 84 e che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una unità di entrata (per esempio: una tastiera o un lettore) e una unità di uscita (per esempio: mensola di visualizzazione o stampante).

2.

La sottovoce 8482 40 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non superiore a 5 mm e di lunghezza uguale o superiore tre volte il diametro. Questi rullini possono essere arrotondati alle estremità.

 

Note complementari

1.

Si considerano come «motori per l'aviazione» delle sottovoci 8407 10 e 8409 10 soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.

2.

La sottovoce 8471 70 30 comprende anche i lettori di CD-ROM che costituiscono unità di memoria per macchine automatiche di elaborazione dell'informazione, consistenti in unità di trascinamento progettate per la lettura dei segnali dei CD-ROM, dei CD audio o dei CD foto e muniti di una presa per gli auricolari, cuffie e simili, di un comando di regolazione del volume o di un comando di messa in funzione/arresto.