1.
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Con riserva
dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle
eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi
oggetto costituito in tutto od in parte:
a)
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da perle fini o coltivate o da pietre preziose
(gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o
ricostituite; oppure
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b)
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da metalli preziosi o da metalli placcati o
ricoperti di metalli preziosi.
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2.
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A)
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Le voci 7113, 7114 e 7115 non
comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o
ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o
guarnizioni di minima importanza (per esempio: iniziali, monogrammi,
ghiere, orli); la lettera b) della nota 1 precedente non
comprende gli oggetti della specie.
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B)
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La voce 7116 comprende
soltanto oggetti che non includono né metalli preziosi né metalli placcati
o ricoperti di metalli preziosi, o che includono soltanto in forma di
semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.
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3.
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Questo capitolo non
comprende:
a)
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gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli
preziosi allo stato colloidale (voce 2843);
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b)
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le legature sterili per suture chirurgiche, i
prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;
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c)
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i prodotti del capitolo 32 (per esempio:
lustri liquidi);
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d)
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i catalizzatori su supporto (voce 3815);
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e)
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gli oggetti delle voci 4202 e 4203 citati nella
nota 3. B del capitolo 42;
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f)
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gli oggetti delle voci 4303 e 4304;
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g)
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i prodotti della sezione XI (materie tessili e
manufatti di tali materie);
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h)
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le calzature, i cappelli o copricapo ed altre
acconciature, nonché gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65;
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ij)
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gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti del
capitolo 66;
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k)
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gli oggetti guarniti di residui o di polveri di
pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di
pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci 6804 o 6805, oppure in
utensili del capitolo 82; gli utensili od oggetti del
capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose
(gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o
ricostituite; le macchine, gli apparecchi ed il materiale elettrico e le
loro parti, della sezione XVI. Tuttavia, gli oggetti e le parti di
questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre
semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in
questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati,
per punte di lettura (voce 8522);
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l)
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gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti
scientifici, orologeria e strumenti musicali);
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m)
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le armi e loro parti (capitolo 93);
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n)
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gli oggetti considerati nella nota 2 del
capitolo 95;
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o)
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gli oggetti classificati nel capitolo 96
conformemente alla nota 4 di detto capitolo;
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p)
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le produzioni originali dell'arte statuaria o della
scultura (voce 9703),
gli oggetti da collezione (voce 9705) e gli oggetti di antichità,
aventi più di cento anni di età (voce 9706). Tuttavia le perle fini o
coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini)
restano comprese in questo capitolo.
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4.
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A)
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Per «metalli preziosi» si
intendono l'argento, l'oro e il platino.
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B)
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Il termine «platino»
comprende il platino, l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il
rutenio.
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C)
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Le espressioni «pietre
preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini)» e «pietre sintetiche o
ricostituite» non comprendono le sostanze menzionate nella
nota 2 b) del capitolo 96.
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5.
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Ai sensi di questo
capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi
i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o
più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei
metalli preziosi sia almeno uguale a 2 % del peso della lega. Le leghe
di metalli preziosi sono classificate come segue:
a)
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qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di
platino è classificata come lega di platino;
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b)
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qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro,
senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega
di oro;
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c)
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qualsiasi altra lega contenente, in peso, 2 % o più di
argento è classificata come lega di argento.
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|
6.
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Salvo disposizioni
contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi
oppure ad uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende
ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della
nota 5. L'espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti
definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche,
platinati, dorati o argentati.
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7.
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Nella nomenclatura, per
«placcati o ricoperti di metalli preziosi» si intendono gli oggetti aventi un
supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli
preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile
procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli
comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o
ricoperti.
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8.
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Con riserva delle
disposizioni della nota 1 A) della sezione VI, i prodotti
compresi nella testata della voce 7112 sono da classificare in questa
voce e in nessun'altra voce della nomenclatura.
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9.
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Ai sensi della voce 7113, per
«minuterie o oggetti di gioielleria» si intendono:
a)
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i piccoli oggetti che servono all'ornamento
personale (per esempio: anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini,
catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli,
bottoni per pettorina, medaglie o distintivi religiosi o altri);
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b)
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gli oggetti per uso personale destinati ad essere
portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per
esempio: portasigari o portasigarette, tabacchiere, confettiere e
portacipria, borse di maglia metallica, rosari).
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Questi articoli possono
comportare, per esempio, perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme),
pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite
oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita,
giavazzo o corallo.
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10.
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Ai sensi della voce 7114, per «oggetti
di oreficeria», si intendono quelli per servizio da tavola, da toeletta, da
scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli
oggetti per l'esercizio del culto.
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11.
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Ai sensi della voce 7117, per
«minuterie di fantasia», si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 9 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti
della voce 9606,
i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure
gli spilli per capelli della voce 9615), che non comportano perle fini o
coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre
sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti
di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima
importanza.
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1.
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Ai sensi delle
sottovoci 7106 10,
7108 11,
7110 11,
7110 21,
7110 31
e 7110 41,
i termini «polveri» e «in polvere» comprendono i prodotti che passano
attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm in proporzione
uguale o superiore, in peso, a 90 %.
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2.
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Nonostante le disposizioni
della nota 4 B) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 7110 11 e 7110 19, il
termine «platino» non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il
rutenio.
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3.
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Ai fini della classificazione
delle leghe nelle sottovoci della voce 7110 ciascuna lega
è da classificare con quella dei metalli: platino, palladio, rodio, iridio,
osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.
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