1.
|
Nella nomenclatura, per
«materie plastiche» si intendono le materie delle voci da 3901
a 3914,
che quando sono state sottoposte ad agenti esterni
(generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un
solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento
della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio,
colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma
che esse conservano anche quando è cessata questa azione.
Nella nomenclatura,
l'espressione «materie plastiche» comprende anche la fibra vulcanizzata.
Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come
materie tessili della sezione XI.
|
2.
|
Questo capitolo non
comprende:
a)
|
le preparazioni lubrificanti delle voci 2710 o 3403;
|
b)
|
le cere delle voci 2712 o 3404;
|
c)
|
i composti organici isolati di costituzione chimica
definita (capitolo 29);
|
d)
|
l'eparina e suoi sali (voce 3001);
|
e)
|
le soluzioni (diverse dai collodi) in solventi
organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 quando la
proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione
(voce 3208);
i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;
|
f)
|
gli agenti organici di superficie e le preparazioni
della voce 3402;
|
g)
|
le gomme fuse e le «gomme-esteri» (voce 3806);
|
h)
|
gli additivi preparati per oli minerali (compresa la
benzina) o per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli
minerali (voce 3811);
|
ij)
|
i liquidi idraulici preparati a base di
poliglicoli, siliconi e altri polimeri del capitolo 39 (voce 3819);
|
k)
|
i reattivi per diagnostica o da laboratorio su un
supporto di materia plastica (voce 3822);
|
l)
|
la gomma sintetica, come è definita al
capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;
|
m)
|
gli articoli di selleria o finimenti (voce 4201), bauli,
valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 4202;
|
n)
|
i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
del capitolo 46;
|
o)
|
i rivestimenti murali della voce 4814;
|
p)
|
i prodotti della sezione XI (materie tessili e
loro manufatti);
|
q)
|
gli oggetti della sezione XII (per esempio:
calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e
loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);
|
275
|
r)
|
le minuterie di fantasia della voce 7117;
|
s)
|
gli oggetti della sezione XVI (macchine ed
apparecchi, materiale elettrico);
|
t)
|
le parti del materiale da trasporto della
sezione XVII;
|
u)
|
gli oggetti del capitolo 90 (per esempio:
elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);
|
v)
|
gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse
per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
|
w)
|
gli oggetti del capitolo 92 (per esempio:
strumenti musicali e loro parti);
|
x)
|
gli oggetti del capitolo 94 (per esempio:
mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni
prefabbricate);
|
y)
|
gli oggetti del capitolo 95 (per esempio:
giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);
|
z)
|
gli oggetti del capitolo 96 (per esempio:
spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannucce da pipe,
bocchini e simili, parti di bottiglie isolanti, stilografiche,
portamatite).
|
|
3.
|
Rientrano nelle voci da 3901
a 3911
soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle
seguenti categorie:
a)
|
le poliolefine sintetiche liquide che distillano
meno di 60 % in volume, alla temperatura di 300 °C,
riferita alla pressione di 1 013 millibar, con l'impiego di un metodo
di distillazione a bassa pressione (voci 3901 e 3902);
|
b)
|
le resine debolmente polimerizzate del tipo
cumaronindeniche (voce 3911);
|
c)
|
gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno
5 unità monomeriche;
|
d)
|
i siliconi (voce 3910);
|
e)
|
i resoli (voce 3909) e gli altri prepolimeri.
|
|
4.
|
Per «copolimeri» si
intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95 % o
più, in peso, del tenore totale del polimero.
Salvo disposizioni
contrarie, ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i
copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i
copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che
comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro
comonomero semplice. Ai sensi di questa nota, i comonomeri di polimeri che
rientrano in una stessa voce debbono essere presi insieme.
Se nessun comonomero
semplice predomina, in peso, i copolimeri o miscugli di copolimeri, secondo
il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per
ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.
|
5.
|
I polimeri modificati
chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica
principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare
nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si
applica ai copolimeri ad innesto.
|
6.
|
Ai sensi delle voci da 3901
a 3914 l'espressione
«forme primarie» si applica unicamente alle seguenti forme:
a)
|
liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni)
e le soluzioni;
|
b)
|
blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le
polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.
|
|
7.
|
La voce 3915 non comprende
i cascami, gli avanzi e i ritagli di una sola materia termoplastica
trasformati in forme primarie (voci da 3901
a 3914).
|
8.
|
Ai sensi della voce 3917 il termine
«tubi» si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di
prodotti finiti (per esempio: i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei
tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o
liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e
salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli
che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale,
rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o
hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come
profilati.
|
9.
|
Ai sensi della voce 3918 per
«rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche» si intendono
i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm
suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei
soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un
supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica
(del lato esterno) che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato
con motivi o altrimenti decorato.
|
276
|
10.
|
Ai sensi delle voci 3920 e 3921 il termine
«lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle» si applica esclusivamente alle
lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del
capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati
o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in
forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa
operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).
|
11.
|
La voce 3925 si applica
esclusivamente ai seguenti oggetti, purché non rientrino nelle voci
precedenti del sottocapitolo II:
a)
|
serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche), vasche
e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri;
|
b)
|
elementi strutturali utilizzati specialmente per la
costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;
|
c)
|
grondaie e loro accessori;
|
d)
|
porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;
|
e)
|
parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili;
|
f)
|
imposte, persiane, tende (comprese le tende alla
veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;
|
g)
|
scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate
e fissate in modo definitivo (per esempio: nei magazzini, laboratori,
depositi);
|
h)
|
motivi decorativi architettonici, segnatamente
scanalature, cupole, colombaie;
|
ij)
|
accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo
definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di fabbricato,
segnatamente pomelli, maniglie, ganci, supporti, portasciugamani, piastre
per gli interruttori ed altre piastre di protezione.
|
|