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1.
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Salvo disposizioni
contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
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a)
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i composti organici di costituzione chimica
definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;
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b)
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le miscele di isomeri di uno stesso composto
organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri
(diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non
saturi (capitolo 27);
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c)
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i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, acetali ed esteri
di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di
costituzione chimica definita o no;
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d)
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le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti
lettere a), b) o c);
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e)
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le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti
lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di
condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da
motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non
renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego
generale;
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f)
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i prodotti delle precedenti lettere a), b),
c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente
antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro
trasporto;
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g)
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i prodotti delle precedenti lettere a), b),
c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante
o di una sostanza odorifera, per facilitarne l'identificazione o per motivi
di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad
impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
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h)
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i seguenti prodotti, messi a tipo, per la
produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per
questi sali e ammine diazotabili e loro sali.
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2.
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Questo capitolo non
comprende:
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a)
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i prodotti della voce 1504, nonché il glicerolo
(glicerina) greggio della voce 1520;
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b)
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l'alcole etilico (voci 2207 o 2208);
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c)
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il metano e il propano (voce 2711);
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d)
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i composti del carbonio indicati nella nota 2
del capitolo 28;
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e)
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i prodotti immunologici della voce 3002;
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f)
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l'urea (voci 3102 o 3105);
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g)
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le sostanze coloranti di origine vegetale o animale
(voce 3203),
le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici
dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come
«sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre
sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al
minuto (voce 3212);
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h)
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gli enzimi (voce 3507);
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ij)
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la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti
simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che
comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili
liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati
per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità
inferiore o uguale a 300 cm3 (voce 3606);
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k)
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i prodotti estinguenti presentati come cariche per
estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti
detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto,
della voce 3824;
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l)
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gli elementi di ottica, segnatamente quelli
costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).
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3.
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Ogni prodotto, suscettibile
di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella
voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.
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4.
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Nelle voci da 2904
a 2906,
da 2908 a 2911, e da 2913
a 2920, ogni
riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da
ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i
nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.
216
Ai sensi della voce 2929, i gruppi
«nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate».
Per l'applicazione delle
voci 2911,
2912, 2914, 2918 e 2922, per «funzioni
ossigenate» si intendono unicamente le funzioni (gruppi organici
caratteristici contenenti ossigeno) indicate nel testo delle voci da 2905
a 2920.
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5.
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A)
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Gli esteri di composti
organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a
VII con composti organici degli stessi sottocapitoli sono da classificare
con quello di questi composti che rientra nella voce di questi
sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;
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B)
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gli esteri dell'alcole etilico con composti organici
a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella
stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;
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C)
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con riserva della nota 1 della sezione VI e
della nota 2 del capitolo 28:
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1)
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i sali inorganici dei composti organici quali i
composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le
basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da
classificare nella voce nella quale rientra il composto organico
corrispondente;
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2)
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i sali formati dalla reazione tra composti
organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella
voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a
funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati e
posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo;
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3)
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i composti di coordinazione, diversi dai prodotti
classificabili alla sezione XI o alla voce 2941, sono da classificare nella
voce del capitolo 29 posta per ultima nell'ordine di numerazione fra
quelle corrispondenti ai frammenti derivati dalla scissione di tutti i
legami metallici, esclusi quelli del metallo-carbonio.
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D)
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gli alcolati metallici sono da classificare nella
stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo
(voce 2905);
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E)
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gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da
classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.
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6.
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I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti
organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o
di azoto, atomi di altri elementi metallici o non metallici, quali zolfo,
arsenico, piombo, direttamente legati al carbonio.
Le voci 2930 (tiocomposti
organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non
comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i
quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in
legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che
conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di
derivati misti).
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7.
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Le voci 2932, 2933 e 2934 non
comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri
ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici
polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi
polibasici e le immidi di acidi polibasici.
Le predette disposizioni si
applicano soltanto quando la struttura eterociclica
è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.
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8.
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Per l'applicazione della
voce 2937:
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a)
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la denominazione «ormoni» comprende i fattori
liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli
antagonisti di ormoni (antiormoni);
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b)
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l'espressione «utilizzati principalmente come
ormoni» si applica non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi
strutturali di ormoni, utilizzati principalmente per la loro azione
ormonale, ma anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati
principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce.
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