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1.
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La sottovoce 2202 10 00
comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con
aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che
esse siano atte al consumo direttamente come tali,
in qualità di bevanda.
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2.
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Per l'applicazione delle
voci 2204,
2205 e 2206 00 10,
secondo il caso, si intende per:
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a)
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titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di
parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C,
contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella
temperatura;
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b)
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titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di
parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che
possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti
in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
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c)
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titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei
titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;
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d)
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titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo
alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi
arricchimento;
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e)
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% vol: il simbolo
che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.
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3.
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Per l'applicazione della sottovoce 2204 30 10, si considera come mosto di
uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di
mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a
1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico
volumico totale.
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4.
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Per l'applicazione delle
sottovoci 2204 21
e 2204 29:
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A.
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Si intende per «estratto
secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti
nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.
La determinazione
dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il
metodo densimetrico.
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B.
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a)
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Non ha influenza, ai
fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle
sottovoci da 2204 21 11
a 2204 21 98
e da 2204 29 11
a 2204 29 98
delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti
categorie tariffarie 1, 2, 3 e 4:
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1.
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prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo
di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco
totale per litro;
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2.
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prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo
superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o
meno di estratto secco totale per litro;
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3.
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prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo
superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o
meno di estratto secco totale per litro;
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4.
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prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo
superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o
meno di estratto secco totale per litro.
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166
I prodotti contenenti
un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni
categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo
restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per
litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 2204 21 98
e 2204 29 98;
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b)
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le norme precedenti non si applicano ai prodotti
previsti nelle sottovoci 2204 21 23 e 2204 29 11.
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5.
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Le sottovoci da 2204 21 11
a 2204 21 98
e da 2204 29 11
a 2204 29 98
comprendono in particolare:
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a)
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il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè
il prodotto:
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—
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avente un titolo alcolometrico volumico effettivo
uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol,
e
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—
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ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente
dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un
titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a
8,5 % vol;
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b)
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il vino alcolizzato, cioè il prodotto:
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—
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avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non
inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,
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—
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ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto
non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un
titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a
un vino non contenente zucchero residuo, e
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|
—
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avente un'acidità volatile massima espressa in acido
acetico di 1,50 g/l;
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c)
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il vino liquoroso, cioè il prodotto:
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—
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avente un titolo alcolometrico volumico totale non
inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico
effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a
22 % vol, e
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—
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ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti
provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la
produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico
naturale non inferiore a 12 % vol:
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—
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mediante concentrazione a freddo, o
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—
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mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:
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—
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di un prodotto proveniente dalla distillazione
del vino, o
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—
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di mosto di uve concentrato o, per taluni vini
liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica
compresi nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 607/2009 (L#193#20090724#60##)
e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato
al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione,
risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o
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—
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di una miscela di tali prodotti.
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Tuttavia, taluni vini
liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi
nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 607/2009 (L#193#20090724#60##)
relativo alle categorie di prodotti, alle pratiche enologiche e alle
relative restrizioni possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non
fermentato che non deve necessariamente avere un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 12 % vol.
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6.
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Per l'applicazione delle
sottovoci 2204 10,
2204 21
e 2204 29:
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a)
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si considerano come «vini a denominazione di origine
protetta (DOP)» e «vini a indicazione geografica protetta (IGP)» i vini
conformi alle disposizioni di cui ai articoli da 118 ter a 118 unvicies
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (L#299#20071116#1##), nonché alle
disposizioni adottate in applicazione di tale regolamento e definite dalle
regolamentazioni nazionali;
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b)
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si considerano come «vini varietali» i vini conformi
alle disposizioni di cui all'articolo 118 septvicies del regolamento
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio (L#299#20071116#1##), nonché alle
disposizioni adottate in applicazione di tale regolamento e definite dalle
regolamentazioni nazionali;
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c)
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si considerano come «vini prodotti nella Comunità» i
vini conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio (L#299#20071116#1##),
nonché alle disposizioni dell'articolo 55 del regolamento (CE)
n. 607/2009 della Commissione (L#193#20090724#60##).
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7.
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Ai fini delle
sottovoci 2204 30 92
e 2204 30 96,
per «mosto di uve concentrato» si intende il mosto di uve la cui lettura a 20 °C al
rifrattometro, utilizzato secondo il metodo prescritto nella «Raccolta dei
metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti» dell'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino, riportato nella Gazzetta ufficiale,
serie «C», è uguale o superiore a 50,9 %.
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8.
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Sono considerati prodotti
della voce 2205
unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o
con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o
superiore a 7 % vol.
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9.
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Per l'applicazione della sottovoce 2206 00 10, si considera come «vinello»
il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate
nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
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10.
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Per l'applicazione delle
sottovoci 2206 00 31
e 2206 00 39,
si considerano come spumanti:
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—
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le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse
con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci,
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—
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le bevande fermentate altrimenti presentate ed
aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C.
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11.
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Per l'applicazione delle
sottovoci 2209 00 11
e 2209 00 19,
si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla
fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa,
in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.
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