CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

gr.notes

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103);

b)

l'acqua di mare (voce 2501);

c)

le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2853);

d)

le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915);

e)

i medicamenti delle voci 3003 o 3004;

f)

i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).

2.

Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 °C.

3.

Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.

 

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 2204 10, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.

 

Note complementari

1.

La sottovoce 2202 10 00 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda.

2.

Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e 2206 00 10, secondo il caso, si intende per:

a)

titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

b)

titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

c)

titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;

d)

titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento;

e)

% vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.

3.

Per l'applicazione della sottovoce 2204 30 10, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

4.

Per l'applicazione delle sottovoci 2204 21 e 2204 29:

A.

Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.

La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico.

B.

a)

Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 98 e da 2204 29 11 a 2204 29 98 delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie 1, 2, 3 e 4:

1.

prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro;

2.

prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

3.

prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

4.

prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro.

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I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 2204 21 98 e 2204 29 98;

b)

le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 2204 21 23 e 2204 29 11.

5.

Le sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 98 e da 2204 29 11 a 2204 29 98 comprendono in particolare:

a)

il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e

ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol;

b)

il vino alcolizzato, cioè il prodotto:

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,

ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e

avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;

c)

il vino liquoroso, cioè il prodotto:

avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e

ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol:

mediante concentrazione a freddo, o

mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:

di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o

di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 607/2009 (L#193#20090724#60##) e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o

di una miscela di tali prodotti.

Tuttavia, taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 607/2009 (L#193#20090724#60##) relativo alle categorie di prodotti, alle pratiche enologiche e alle relative restrizioni possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato che non deve necessariamente avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.

6.

Per l'applicazione delle sottovoci 2204 10, 2204 21 e 2204 29:

a)

si considerano come «vini a denominazione di origine protetta (DOP)» e «vini a indicazione geografica protetta (IGP)» i vini conformi alle disposizioni di cui ai articoli da 118 ter a 118 unvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (L#299#20071116#1##), nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali;

b)

si considerano come «vini varietali» i vini conformi alle disposizioni di cui all'articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (L#299#20071116#1##), nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali;

c)

si considerano come «vini prodotti nella Comunità» i vini conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (L#299#20071116#1##), nonché alle disposizioni dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (L#193#20090724#60##).

7.

Ai fini delle sottovoci 2204 30 92 e 2204 30 96, per «mosto di uve concentrato» si intende il mosto di uve la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo prescritto nella «Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti» dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, riportato nella Gazzetta ufficiale, serie «C», è uguale o superiore a 50,9 %.

8.

Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol.

9.

Per l'applicazione della sottovoce 2206 00 10, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

10.

Per l'applicazione delle sottovoci 2206 00 31 e 2206 00 39, si considerano come spumanti:

le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci,

le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C.

11.

Per l'applicazione delle sottovoci 2209 00 11 e 2209 00 19, si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.